ATTENZIONE, NON PAGARE, l'importo complessivo è inferiore al minimo previsto di € 12. P.S.Ricontrollare l'importo minimo prima del saldo, i parametri di base dello Stato e del Comune potrebbero essere modificati.
Si vuole procedere comunque alla creazione del modulo F24?
Con il "ravvedimento operoso" (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
A partire quindi dal 17 June 2020, il contribuente ha la possibilità di effettuare versamenti tardivi sulla base di sanzioni e interessi ridotti rispetto a quelli normalmente vigenti; La procedura calcola automaticamente tali importi sulla base della data indicata dall’utente nella apposita casella. SANZIONI
Le sanzioni sono calcolate nel seguente modo: 0,2% per ogni giorno di ritardo entro i primi 14 giorni (RAVVEDIMENTO SPRINT), 3% per versamenti entro i 30 giorni successivi alla scadenza (RAVVEDIMENTO BREVE), 3,33% per i versamenti a partire dal 31° giorno ed entro il 90° giorno (RAVVEDIMENTO MEDIO), 3,75% per i versamenti a partire dal 91° giorno ed entro un anno dalla scadenza (RAVVEDIMENTO LUNGO). Per i primi quindici giorni di ritardo la sanzione è pari allo 0,2% per ciascuno giorno. INTERESSI
Gli interessi vengono calcolati in base al tasso legale vigente (2,5% annuo), con maturazione giorno per giorno, salvo diversa decisione dell’Ente.
RATA SCADUTA
Inserire data versamento, importo versato e procedere col ravvedimento operoso.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Con il "ravvedimento operoso" (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. A partire quindi dal 17 giugno 2014, il contribuente ha la possibilità di effettuare versamenti tardivi sulla base di sanzioni e interessi ridotti rispetto a quelli normalmente vigenti; La procedura calcola automaticamente tali importi sulla base della data indicata dall’utente nella apposita casella. SANZIONI
Le sanzioni sono calcolate nel seguente modo: 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i primi 14 giorni (RAVVEDIMENTO SPRINT), 1,5% per versamenti entro i 30 giorni successivi alla scadenza (RAVVEDIMENTO BREVE), 1,67% per i versamenti a partire dal 31° giorno ed entro il 90° giorno (RAVVEDIMENTO MEDIO), 3,75% per i versamenti a partire dal 91° giorno ed entro un anno dalla scadenza (RAVVEDIMENTO LUNGO). Per i primi quindici giorni di ritardo la sanzione è pari allo 0,1% per ciascuno giorno. INTERESSI
Gli interessi vengono calcolati in base al tasso legale vigente (0,05% annuo), con maturazione giorno per giorno, salvo diversa decisione dell’Ente.
IMU
su immobili concessi in comodato gratuito
(comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono
completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato
gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di
una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità
del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un
solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve
essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più
c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia
presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora
abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat,
A1, A8 e A9)
IMU
e TASI Immobili locati a canone concordato: per
gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre
1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota
stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.